La Legge di Bilancio 2021 (n. 178/2020), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30.12.2020, contiene, tra l’altro, importanti misure per il lavoro contenute nell’art. 1 composto di 1150 commi.

Di seguito un sintetico riepilogo delle principali previsioni in materia:

CONTRATTI A TERMINE  (comma 279)

E’ prorogata al 31.3.2021 la possibilità di rinnovare/prorogare senza causale i contratti a termine – anche in somministrazione – giunti in scadenza:

  • 1 sola volta (indipendentemente che si tratti di proroga o rinnovo, a partire dal 15.8.2020, quando è stata prevista per la prima volta questa agevolazione dal “Decreto Agosto”)
  • per max 12 mesi, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi.

Il termine del 31.3.2021 si riferisce alla formalizzazione di rinnovo o proroga contrattuale, mentre la durata del rapporto potrà protrarsi oltre tale data.

La proroga acausale effettuata ai sensi della Legge di Bilancio 2021 (come già ai sensi del Decreto Agosto) non vale ai fini delle max 4 proroghe contrattuali. 

In caso di rinnovo del contratto entro il 31.3.2021 c’è l’esonero dallo “stop&go”, ossia dallo stacco di servizio tra un contratto e l’altro di 10 o 20 giorni (a seconda che il precedente contratto fosse di durata sino od oltre 6 mesi).

§

CASSA INTEGRAZIONE COVID-19 (commi 299-303, 305-308 e 312-314)

Concesse ulteriori 12 settimane di Cassa Integrazione Covid-19 per sospensione/riduzione dell’attività nel 2021 causa pandemia, con riferimento ai lavoratori in organico al 1.1.2021 e per periodi così differenziati:

  • Cassa Integrazione Ordinaria: da gennaio a marzo
  • Cassa Integrazione in Deroga e FIS: da gennaio a giugno.

Non è dovuto alcun contributo a carico datoriale.

I periodi di ammortizzatori sociali già autorizzati nel 2020 e collocati anche solo in parte dopo l’1.1.2021 sono imputati, se pure richieste ed autorizzate, alle 12 settimane dell’anno 2021 previste dalla Legge in oggetto.

Le domande di accesso alle nuove 12 settimane vanno inviate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa (stesse regole di oggi). 

§

DIVIETO DI LICENZIAMENTO PER GMO (comma 309-311)

Prorogato al 31.3.2021 il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e di licenziamento collettivo.

Il divieto non si applica nei seguenti casi:

  • cessazione di appalto con assunzione dei lavoratori alle dipendenze della subentrante
  • cessazione definitiva dell’attività con messa in liquidazione della società
  • fallimento con cessazione dell’attività
  • accordo sindacale, con le OOSS più rappresentative a livello nazionale, di offerta incentivazione all’esodo con diritto alla NaSpi, per i lavoratori che spontaneamente vi aderiscono.

Da notare che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha precisato che nel divieto rientra anche il licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione, in quanto rientrante nella categoria del giustificato motivo oggettivo di licenziamento secondo la prevalente giurisprudenza. 

§

LAVORATORI FRAGILI (comma 481-484)

Estesa dal 1.1.2021 sino al 28.2.2021 l’applicazione delle disposizioni del Decreto Cura Italia a tutela dei lavoratori fragili o con grave disabilità, aventi maggiori rischi di contagio da Covid-19. Costoro:

  • hanno diritto a svolgere servizio in modalità smart working, eventualmente anche attraverso l’assegnazione di una diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di attività di formazione professionale da remoto;
  • alternativamente, quando quanto sopra non sia possibile, l’assenza dal servizio è equiparata a ricovero ospedaliero.

Per usufruire di questa tutela il lavoratore è tenuto a produrre la certificazione di malattia riportante il periodo di prognosi e l’indicazione:

  • della condizione di fragilità con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità legge n. 104/2020 

oppure 

  • della condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.

§

SGRAVI CONTRIBUTIVI con efficacia subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea

  • per l’assunzione di giovani under 35 (comma 10):

previsto l’esonero contributivo al 100% nel limite massimo di euro 6.000/annui per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per la trasformazione dei contratti a termine in tempo indeterminato effettuate nel 2021 e 2022 di lavoratori sino a 35 anni, per 36 mesi (48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna). 

L’agevolazione è vincolata alla condizione che il datore di lavoro non abbia proceduto nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica, nella stessa unità produttiva, a licenziamenti per GMO o licenziamenti collettivi nei 6 mesi precedenti alla assunzione e non vi proceda neppure nei 9 mesi successivi.

  • per l’assunzione di donne (comma 16-19):

previsto l’esonero contributivo al 100% nel limite massimo di euro 6.000/annui per le nuove assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022.

L’agevolazione è vincolata alla determinazione di un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

  • per i datori di lavoro che non richiedono gli ammortizzatori sociali (comma 306)

previsto l’esonero dai contributi previdenziali per altre 8 settimane – comprese tra gennaio e marzo 2021 – nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile. 

§

CONGEDO DI PATERNITÀ (commi 25 e 363)

Per il 2021 è portata a 10 giorni la durata obbligatoria del congedo di paternità, con possibilità di un giorno aggiuntivo in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione alla astensione obbligatoria di maternità.

Il congedo di paternità è inoltre esteso ai casi di morte perinatale (dalle 28 settimane di gravidanza sino ai primi 7 giorni di vita).

§

MISURE A FAVORE DELLE DONNE:

  • rientro al lavoro dopo la maternità (commi 23-24)

Incrementato di 50M di euro per il 2021 il Fondo per le politiche della famiglia, da destinare al sostegno ed alla valorizzazione delle misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto.

Attesa l’emissione di un decreto attuativo che definisca le modalità di attribuzione delle risorse.

  • sostegno alla parità salariale di genere (commi 276 e 277)

è istituito il Fondo per il sostegno della parità salariale di genere, con una dotazione di 2M di euro/annui a decorrere dal 2022, destinato alla copertura finanziaria di interventi finalizzati al sostegno e al riconoscimento del valore sociale ed economico della parità salariale di genere e delle pari opportunità sui luoghi di lavoro. 

Attesa l’emissione di un decreto attuativo che definisca le modalità di attribuzione delle risorse.

  • Opzione Donna (comma 336)

Prorogata per l’anno 2021 l’Opzione Donna, ossia la possibilità di accedere alla pensione per le lavoratrici dipendenti con almeno 58 anni di età (59 anni per le autonome) e 35 anni di anzianità contributiva alla data del 31.12.2020. 

L’assegno di pensione, calcolato solo con il metodo contributivo (non concorrono contributi accreditati per malattia e disoccupazione), viene erogato dopo 12 mesi (18 mesi per le autonome) dalla maturazione dei predetti requisiti.

§

CONTRATTO DI ESPANSIONE (comma 349)

Può essere utilizzato in via sperimentale ancora nel 2021 dalle aziende di qualsiasi settore che occupino almeno 250 lavoratori, per i lavoratori, che ne vogliano usufruire, a cui manchino non più di 5 anni dalla pensione di vecchiaia o dalla pensione anticipata. 

Il datore di lavoro, a fronte della cessazione del rapporto, s’impegna a versare – rilasciando una fidejussione -, per tutto il periodo dello “scivolo”, ossia sino all’effettivo pensionamento, una indennità mensile pari alla pensione maturata dal lavoratore alla data di cessazione del rapporto di lavoro, determinata dall’Inps, ridotta di una somma pari alla NaSpi per 24 mesi.

l contratto di espansione deve essere sottoscritto alternativamente, con: i) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; ii) le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; iii) le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria (RSU). 

Il contratto deve contemplare azioni di reindustrializzazione/riorganizzazione con modifica dei processi aziendali e nuove assunzioni finalizzate a un conseguente cambio generazionale del personale. 

Copia e incolla il seguente link sul tuo browser per scaricare il testo integrale della Legge di Bilancio 2021: https://mcusercontent.com/20946c3306f043388fa15cbbd/files/375cc853-ce45-4172-ac43-431f66f2b359/Legge_di_Bilancio_2021.pdf