Riferimento normativo:
- D.L. n. 41/2021 (c.d. “Decreto Sostegni”) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22.3.2021, in vigore dal 23.3.2021 (all. 1).
Con il provvedimento in oggetto sono state previste nuove misure di sostegno a fronte del perdurare della pandemia da Covid-19.
Il Decreto-Legge si compone di tre Titoli:
I. Sostegno alle imprese e all’economia
II. Disposizioni in materia di Lavoro
III. Misure in materia di Salute e Sicurezza
Analizziamo qui le principali nuove misure inserite nel Titolo II in materia di lavoro, in continuità con quelle già previste dalla precedente normativa emergenziale, e da ultimo dalla Legge di Bilancio 2021.
TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE (art. 8)
Previsti ulteriori periodi di Cassa Integrazione Covid-19 per i casi di sospensione/riduzione dell’attività per eventi riconducibili all’emergenza sanitaria, così differenziati:
- Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO): max 13 settimane comprese tra 1.4/30.6.2021
- Cassa Integrazione in Deroga (CIGD): e Assegno Ordinario: max 28 settimane comprese tra 1.4/31.12.2021
Senza contributi dovuti da parte datoriale.
La domanda va presentata all’INPS entro la fine del mese successivo a quello di inizio della sospensione/riduzione, con possibilità di richiedere l’anticipazione del trattamento nella misura del 40%.
Dal 1.7.2020 verrà inoltre concesso l’azzeramento del contatore per la CIGO non connessa all’emergenza epidemiologica.
PROROGA DEL DIVIETO DI LICENZIAMENTO PER GMO E COLLETTIVO (art. 8)
Prorogato il divieto di licenziamento per motivo economico, sia individuale che collettivo sino al 30.6.2021, con ulteriore dilazione al 31.10.2021 per le imprese che utilizzano la CIGD o l’assegno ordinario (piccole imprese e terziario).
Il divieto continua a non applicarsi nelle seguenti ipotesi:
- cessazione definitiva dell’attività aziendale
- passaggio di appalto con riassunzione da parte del nuovo appaltatore
- fallimento
- accordo sindacale aziendale con incentivazione all’esodo volontario.
Quest’ultima ipotesi è stata inizialmente prevista dal Decreto Agosto (DL 104/2020), come accordo collettivo aziendale stipulato dalle OOSS più rappresentative a livello nazionale avente per oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che vi aderiscono.
Posto che l’accordo non può essere stipulato con le RSA/RSU, ci si è interrogati sul significato di coinvolgere le “organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, ed in particolare se dovessero essere interpellate tutte le sigle sindacali; dubbio rimasto a lungo irrisolto e che ha disincentivato l’applicazione di tale misura.
Peraltro, in data 17.2.2021 l’INPS, con Messaggio n. 689, ha chiarito che:
- è condizione necessaria e sufficiente la sottoscrizione dell’accordo da parte anche di una sola delle OOSS più rappresentative a livello nazionale, unitamente all’adesione da parte del lavoratore;
- al lavoratore così incentivato all’esodo compete la NaSpi (e il datore di lavoro è tenuto perciò a versare il relativo contributo).
Ciò precisato, si ritiene che la soluzione dell’accordo sindacale aziendale – opportunamente calibrato per rispondere alle esigenze aziendali ed incentivare particolari categorie di lavoratori che potrebbero averne interesse (es. vicini alla pensione) – potrà d’ora in poi essere uno strumento di più semplice utilizzo per l’impresa.
MISURE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI FRAGILI (Art. 15)
E’ prorogata dall’1.3.2021 (con effetto retroattivo, stante il vuoto legislativo) sino al 30.6.2021 la tutela dei lavoratori fragili – dipendenti pubblici e privati – inizialmente prevista dal Decreto Cura Italia (DL 18/2020).
Per lavoratori fragili s’intendono i lavoratori dipendenti in possesso di certificazione che attesti una particolare condizione di rischio contagio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, nonché i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ex art. 3, Legge n. 104/1992, a favore dei quali sono previsti:
- il diritto allo smart working
- l’assenza per malattia non computabile ai fini del comporto, quando la mansione non possa essere prestata in smart working
PROROGA O RINNOVO DEI CONTRATTI A TERMINE SENZ CAUSALI (Art. 17)
E’ prorogata sino al 31.12.2021 la possibilità di prorogare/rinnovare, anche oltre i primi 12 mesi, il contratto a termine senza causali alle condizioni già previste, ovvero:
- per una sola volta dal 23.03 al 31.12.2021. Il comma 2 dell’art. 17 recita che “non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti”: è pacifico che tale inciso comporta la possibilità di superare il limite delle 4 proroghe e di evitare l’intervallo temporale tra la cessazione del contratto e il suo rinnovo (c.d. “stop and go”), ma sta prevalendo l’interpretazione che comporti anche l’azzeramento di eventuali proroghe/rinnovi acausali già fruiti in forza della precedente normativa emergenziale, cosicché dal 23.3.2021 al 31.12.2021 sarebbe possibile per tutti i contratti a termini beneficiare di proroga/rinnovo acausale, per una sola volta, anche qualora ne abbiano già beneficiato nei mesi passati. Sarebbe opportuno, peraltro, una circolare esplicativa per offrire una interpretazione autentica e certa a tale riguardo
- per max 12 mesi
- fermo restando il limite massimo di durata contrattuale di 24 mesi.
Trattandosi di proroga o rinnovo, vale solo per i contratti a termine già in corso al 23.3.3021.