Il 19 maggio u.s. è entrato in vigore il c.d. Decreto Rilancio, che, in continuità con il precedente “Decreto Cura Italia “, contiene “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Si tratta di un provvedimento di 260 pagine, che riguarda molti diversi settori; qui si menzionano sinteticamente le misure concernenti gli ammortizzatori sociali e il lavoro.

  • CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI (Artt. 68/71):

I trattamenti d’integrazione salariale passano a complessivi 18 mesi di cui:

9 settimane tra 23 febbraio e il 31 agosto 2020

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5 settimane sempre tra 23 febbraio e il 31 agosto 2020, per chi ha già esaurito le 9 settimane 

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4 settimane tra l’1 settembre e il 31 ottobre 2020 (nel settore turismo, fiere, congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo, sale cinematografiche, è possibile usufruirne anche prima dell’1 settembre, purché si siano già esaurite le precedenti 14 settimane).

Per la Cassa Integrazione in Deroga le ulteriori 5 + 4 settimane vanno richieste direttamente all’INPS (non più alle Regioni), con la lista dei beneficiari, indicando le ore di sospensione/riduzione per ciascun lavoratore. 

L’INPS procede all’erogazione delle prestazioni in due ratei: i) entro 15 giorni dalla ricezione della domanda, un’anticipazione del 40% delle ore autorizzate, ii) a seguito della trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, il conguaglio a saldo o recupero.

Per i datori di lavoro con unità produttive site in più regioni o province autonome, il trattamento è riconosciuto dal Ministero del Lavoro.

La stessa procedura vale per i trattamenti di Cassa Integrazione Ordinaria e FIS, quando sia richiesto il pagamento diretto da parte dell’INPS, a decorrere da 30 giorni dalla entrata in vigore del Decreto (perciò dal 20 giugno).

  • CONGEDI GENITORIALI SPECIALI (Art. 72)

Sono portati complessivamente a 30 giorni, continuativi o frazionati tra il 5 marzo e il 31 luglio 2020, i congedi speciali per i lavoratori genitori di figli minori di anni 16; con diritto al 50%della retribuzione se i figli hanno sino a 12 anni. 

I 30 giorni spettano a condizione che entrambi i genitori siano lavoratori attivi (non deve esserci un genitore non lavoratore, disoccupato o in sospensione di attività lavorativa).

  • PERMESSI SPECIALI EX L. n. 104/92 (Art. 73)

Sono aggiunte ulteriori 12 giornate di permessi speciali tra maggio e giugno 2020 per i lavoratori che usufruiscono di permessi ai sensi della Legge 104.

  • DIVIETO DI LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO E DI LICENZIAMENTI COLLETTIVI (Art. 80)

Il divieto di licenziamento individuale per GMO e di Licenziamenti Collettivi, già previsto per 2 mesi a decorrere dal 17.3.2020 dal Decreto Cura Italia, è prolungato di altri 3 mesi, per un totale di 5 mesi che scadranno a metà agosto 2020. 

  • LAVORO AGILE (Art. 90)

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 i lavoratori che hanno almeno un figlio minore di anni 14, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che entrambi i genitori siano lavoratori attivi (non deve esserci un genitore non lavoratore, disoccupato o in sospensione di attività lavorativa) e che si tratti di mansione compatibile con tale modalità di prestazione.

  • CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO (Art. 93) 

Per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da Covid-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020 anche senza causale. In sostanza, c’è una sospensione temporanea delle disposizioni sulle causali del Decreto Dignità, solo per i contratti a tempo determinato già pendenti all’insorgere dell’emergenza epidemiologica.

La disposizione non vale per le P.A, e perciò per i dipendenti pubblici.