entrato in vigore il 14 luglio u.s.
di seguito le modifiche di interesse giuslavoristico:
- CONTRATTO A TERMINE (datori di lavoro privati-no PA):
sono state introdotte significative modifiche al regime normativo del contratto di lavoro a termine (anche detto a tempo determinato), e precipuamente:
Durata Massima:
- non può superare complessivamente 24 mesi, proroghe incluse (prima erano 36)
Causali:
- il primo contratto può essere acausale solo se non supera 12 mesi
Se il primo contratto dura oltre 12 mesi o comunque in caso di proroga oltre i 12 mesi o rinnovo deve essere specificata una causale tra le seguenti:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro;
b) esigenze sostitutive di altri lavoratori;
c) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
Fanno eccezione i ctr. stagionali, che possono essere prorogati e rinnovati anche senza causale.
Proroghe:
- numero massimo n. 4 (prima erano 5) ferma la durata massima 24 mesi. al superamento di 12 mesi di rapporto la proroga deve essere motivata con una causale di cui sopra
Rinnovi:
- ammessi solo per le causali di cui sopra
- comportano un aumento del costo contributivo di 0,5% in più rispetto all’1,4% già previsto per tale tipologia contrattuale
- rimane la necessaria interruzione tra la scadenza contrattuale e il rinnovo (10 gg. o 20 gg. dalla scadenza a seconda che il primo ctr. sia stato inferiore o superiore a 6 mesi).
Forma:
- rimane l’obbligatorietà della forma scritta, salvo che per i ctr. di durata inferiore a 12 giorni
- forma scritta anche rinnovi e proroghe
Impugnazioni:
- ammesse sino a 180 giorni dalla data di cessazione rapporto (prima 120)
Applicazione:
- immediata, perciò a partire dal 14 luglio 2018:
- ai nuovi contratti stipulati
- a proroghe/rinnovi di contratti precedenti
Le suddette regole si applicano anche alla somministrazione a tempo determinato, tra somministratore e lavoratore.
INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO (MODIFICA AL JOBS ACT)
Per i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 (soggetti pertanto al Jobs Act) è aumentata l’indennità minima e massima per licenziamento illegittimo: ferma la maturazione di due mensilità di risarcimento per ogni anno di servizio, l’indennità minima è portata a 6 mesi (prima 4) e la massima a 36 mesi (prima 24).