Dl 87/2018  

entrato in vigore il 14 luglio  u.s.

di seguito le modifiche di interesse giuslavoristico:

  • CONTRATTO A TERMINE (datori di lavoro privati-no PA):

sono state introdotte significative modifiche al regime normativo del contratto di lavoro a termine (anche detto a tempo determinato), e precipuamente:

Durata Massima:

  • non può superare complessivamente 24 mesi, proroghe incluse (prima erano 36)

Causali:        

  • il primo contratto può essere acausale solo se non supera 12 mesi

Se il primo contratto dura oltre 12 mesi o comunque in caso di proroga oltre i 12 mesi o rinnovo deve essere specificata una causale tra le seguenti:

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro;

b) esigenze sostitutive di altri lavoratori;

c) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.

Fanno eccezione i ctr. stagionali, che possono essere prorogati e rinnovati anche senza causale.

Proroghe:     

  • numero massimo n. 4 (prima erano 5) ferma la durata massima 24 mesi.    al superamento di 12 mesi di rapporto la proroga deve essere motivata con una causale di cui sopra

Rinnovi:   

  • ammessi solo per le causali di cui sopra
  • comportano un aumento del costo contributivo di 0,5% in più rispetto all’1,4% già previsto per tale tipologia contrattuale
  • rimane la necessaria interruzione tra la scadenza contrattuale e il rinnovo (10 gg. o 20 gg. dalla scadenza a seconda che il primo ctr. sia stato inferiore o superiore a 6 mesi).

Forma:     

  • rimane l’obbligatorietà della forma scritta, salvo che per i ctr. di durata inferiore a 12 giorni
  • forma scritta anche rinnovi e proroghe

Impugnazioni:  

  • ammesse sino a 180 giorni dalla data di cessazione rapporto (prima 120)

Applicazione:  

  • immediata, perciò a partire dal 14 luglio 2018:
    • ai nuovi contratti stipulati
    • a proroghe/rinnovi di contratti precedenti

Le suddette regole si applicano anche alla somministrazione a tempo determinato, tra somministratore e lavoratore.

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO (MODIFICA AL JOBS ACT)

Per i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 (soggetti pertanto al Jobs Act) è aumentata l’indennità minima e massima per licenziamento illegittimo: ferma la maturazione di due mensilità di risarcimento per ogni anno di servizio, l’indennità minima è portata a 6 mesi (prima 4) e la massima  a 36 mesi (prima 24).