Appalti e subappalti – contrasto all’utilizzo illecito di manodopera – oneri di versamento delle ritenute fiscali in capo alla committente.

Il D.L. n. 124/2019 (Decreto Fiscale) entrato in vigore il 27.10.2019*, stabilisce che a decorrere dal 1.1.2020 compete alla Committente versare le ritenute fiscali trattenute dall’Appaltatore e dalle Subappaltatrici sulle retribuzioni erogate al personale impiegato nella esecuzione delle opere o dei servizi affidati, senza possibilità di compensarle con le proprie posizioni creditorie.

Modalità:

  • l’importo deve essere trasferito con bonifico dall’Appaltatore e Subappaltatore alla Committente, almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza di versamento su IBAN all’uopo comunicato dalla Committente;
  • l’Appaltatore/Subappaltatore trasmette inoltre via PEC alla Committente elenco nominativo dei lavoratori impiegati sull’appalto, ore di lavoro prestate da ciascuno, retribuzione corrisposta, dettaglio delle ritenute fiscali operate con specificazione di quelle relative alla prestazione resa per la Committente, dati utili per la compilazione delle deleghe di pagamento, dati del bonifico effettuato;
  • la Committente mensilmente versa le somme ricevute indicando nella delega di pagamento il CF dell’Appaltatore/Subappaltatore per conto del quale il versamento è eseguito.

Possono eseguire il versamento diretto delle ritenute solo le imprese esecutrici che possiedano i seguenti requisiti:

  • esercizio attività da almeno 5 anni o esecuzione, nel biennio precedente, di liquidazioni sul conto fiscale per un importo superiore a 2 milioni di euro;
  • mancanza di violazioni in materia fiscale.

Viene inoltre esteso il reverse charge (inversione contabile dell’Iva) ad appalti e subappalti.

*Il decreto legge è un atto normativo urgente e provvisorio, che entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione, ma necessita di essere convertito in legge entro 60 giorni, pena l’inefficacia. Sovente la conversione in legge è accompagnata da modifiche.