L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota indirizzata agli organi ispettivi, ha offerto chiarimenti circa gli adempimenti datoriali in termini di salute e sicurezza per l’emergenza sanitaria da Covid-19.
In primo luogo, l’INL ha riconosciuto che non si tratta di un rischio riconducibile all’attività lavorativa e perciò specifico dell’ambiente di lavoro, bensì afferente alla salute pubblica; cosicché la valutazione del rischio medesimo e le relative misure di prevenzione e contenimento competono alle Autorità Pubbliche.
Detto riconoscimento conduce alla considerazione “di non ritenere giustificato l’aggiornamento del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) in relazione al rischio associato all’infezione”, salvo il caso di lavoro sanitario o comunque di preesistenza del rischio biologico professionale specifico nel contesto lavorativo.
Peraltro, i datori di lavori sono tenuti a dimostrare la puntuale adozione delle misure di sicurezza dettate dalle Autorità Pubbliche – es. il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14.3.2020 – e la vigilanza sulla concreta attuazione e sul rispetto di tali misure da parte del personale.
L’INL consiglia quindi di formalizzare l’adozione delle misure in materia organizzativa e di DPI ritenuti necessari per i lavoratori, e che i relativi provvedimenti vengano catalogati e raccolti per costituire un’appendice al DVR a dimostrazione di avere agito al meglio, nel rispetto del generale dovere di tutelare la salute psico-fisica dei lavoratori di cui all’art. 2087 c.c., anche al là degli obblighi specifici del D.Lgs. n. 81/2008.
Si allega: Nota 89/2020 INL