A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2020 del decreto attuativo dell’art. 54 del DL “Cura Italia”, è stata pubblicata la nuova modulistica per presentare domanda di sospensione del mutuo tramite l’accesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa. 
Il decreto attuativo integra la disciplina del Fondo Gasparrini che già prevedeva per i titolari di mutuo fino ad euro 250.000,00, contratto per l’acquisto prima casa, in situazioni di temporanea difficoltà, la possibilità di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi. 

In seguito all’emergenza Covid-19 il Fondo è stato rifinanziato e l’operatività del Fondo è stata estesa a:

  • lavoratori dipendenti che abbiano subito la riduzione dell’orario di lavoro di almeno il 20% dell’orario complessivo ovvero la sospensione dell’orario di lavoro (ad esempio per cassa integrazione) per un periodo di almeno 30 giorni consecutivi;
  • lavoratori autonomi e professionisti che abbiano subito nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data della istanza e la predetta data, un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza Covid-19.

Al ricorrere di questi eventi:

  • Per i lavoratori dipendenti la sospensione del mutuo può essere concessa per la durata massima complessiva non superiore a: 

-> 6 mesi, se la sospensione/riduzione orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi; 
-> 12 mesi, se la sospensione/riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi; 
-> 18 mesi, se la sospensione/riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore di 303 giorni lavorativi consecutivi. 

Ferma restando la durata massima complessiva di 18 mesi, la sospensione può essere reiterata, anche per periodi non continuativi, entro i limiti di dotazione del Fondo. 

Il richiedente deve allegare all’istanza di accesso al Fondo: copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito, o la richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno del reddito, o la dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l’indicazione del periodo di sospensione e della percentuale di riduzione dell’orario di lavoro.

  • Per i lavoratori autonomi e liberi professionisti iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico, l’ammissione è ammessa in caso di:

-> calo del fatturato registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate per l’emergenza Covid-19.

Il Fondo sostiene anche il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione e sino al termine dell’emergenza sanitari; non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE); possono presentare domanda di sospensione anche chi ha in passato già beneficiato della sospensione del mutuo purché abbia regolarmente pagato le rate degli ultimi 3 mesi.

Si allega al seguente link la nuova modulistica pubblicata e reperibile sui siti del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di Consap e dell’Abi, da compilata anche online ed inviare secondo le modalità indicate da ciascuna banca.

https://mcusercontent.com/20946c3306f043388fa15cbbd/files/a2702c4f-5af4-481c-bb34-aec5ff9d5b37/all._1._modulo_di_domanda.pdf