Il DCPM individua come “zone arancioni” soggette a limitazioni di movimento, la Regione Lombardia e 14 Province: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti,Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.
In dette zone l’entrata e l’uscita non sono assolutamente vietate, ma sono consentite solo se giustificate da:
- comprovate esigenze lavorative
- situazioni di necessità (es. lutto)
- motivi di salute (es. visita medica non annullata dalla struttura)
- rientro al proprio domicilio/residenza.
La Polizia potrà fermare i cittadini e chiedere loro di giustificare lo spostamento dalla zona arancione.
Circa le attività lavorative, le aziende sono invitate a mettere in atto lo smart working e/o a concedere ferie e congedi, in attesa di misure che riguardino i genitori di minori alle prese con la chiusura di asili e scuole. Diversamente, allo stato ci si può recare al lavoro uscendo da una zona arancione e rientrare a casa, ma è opportuno che l’azienda rilasci un’attestazione sulla sussistenza del rapporto di lavoro, l’adibizione del lavoratore ad una sede fuori Regione/Provincia “arancione” e la necessità della prestazione lavorativa presso tale sede, da esibire all’organo di Polizia in caso di controllo.
Una nota esplicativa sul DPCM del Ministero degli Esteri sui frontalieri chiarisce che le merci possono entrare e uscire dalle zone arancioni, e i conducenti dei mezzi possono spostarsi in virtù delle comprovate esigenze lavorative di cui sopra, peraltro limitatamente alle operazioni di consegna o prelievo delle merci.