Il DL n. 18/2020 – c.d. “Cura Italia” – è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 17 marzo u.s., ed è immediatamente entrato in vigore, salva la conversione in Legge da parte del Parlamento (che potrà apportare modifiche, come sovente avviene).

Il Decreto si compone di 123 articoli, che abbracciano diversi settori; di seguito una sintetica analisi concentrata solo sulle misure straordinarie che interessano imprese e lavoratori, in attesa delle Circolari Inps, del Ministero del Lavoro e laddove necessario anche delle normative regionali, che dovranno dettare le concrete modalità attuazione delle norme in oggetto.

Va sottolineato che tutte le misure sono disponibili entro e non oltre i limiti di spesa prestabiliti dallo stesso Decreto, monitorati dall’INPS, cosicché al raggiungimento anche prospettico del budget, non verranno prese in considerazione ulteriori domande.

Misure speciali in materia di ammortizzatori sociali

Art. 19 – Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario.

Si rivolge alle imprese rientranti nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Ordinaria, del FIS, dei fondi di solidarietà bilaterali, dei fondi di solidarietà alternativi.

Vale per i datori di lavoro con oltre 5 dipendenti che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

La domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario va presentata:

– con causale “emergenza COVID-19

– in qualsiasi momento entro il 31.8.2020

– per una durata massima di 9 settimane nel periodo compreso tra il 23.2.2020 e il 31.8.2020. 

Il trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con modalità di pagamento diretto da parte dell’INPS.

Dispense: 

  • dall’osservanza della procedura ordinaria di informazione e consultazione sindacale, sostituita da procedura speciale telematica entro 3 giorni successivi alla comunicazione preventiva 
  • dalla durata massima complessiva di 24 mesi nel quinquennio mobile 
  • dall’applicazione della contribuzione addizionale 
  • dal limite dei 15 dipendenti per erogazione assegno ordinario del FIS 
  • da un’anzianità di servizio minima (spetta a tutti i dipendenti in servizio al 23.2.2020) 

Art. 20 -Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria 

Si rivolge alle imprese che al 23.2.2020 hanno già in corso CIGS, che può essere sospesa per accedere a CIGO Covid-19

Le aziende che al 23.2.2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 19 (v. sopra) dal 23.2.2020 per un periodo non superiore a 9 settimane. 

La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro. 

Agevolazioni:

  • si sospendono gli effetti della concessione della CIG autorizzata 
  • non si computa nei limiti di durata massima dei 24 mesi nel quinquennio 
  • non si applica la contribuzione addizionale 
  • è confermata la procedura di consultazione sindacale, ma si derogano in via transitoria i termini della procedura 

Art. 21 – Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso

Si rivolge alle aziende iscritte al FIS che al 23.2.2020 hanno già in corso assegno straordinario e dal 23.2.2020 possono sospendere assegno straordinario e accedere a CIGO Covid.

I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che al 23.2.2020 hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19 (v. sopra) per un periodo non superiore a 9 settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso. 

La concessione dell’assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro. 

Agevolazioni:

  • il periodo di fruizione dell’assegno non si conteggia nei limiti di durata massima degli ammortizzatori 
  • non è dovuta la contribuzione addizionale.

Art. 22- Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga 

Si tratta di un ammortizzatore in deroga per tutti i settori/datori esclusi dagli altri ammortizzatori (cigo, cgs, FIS, fondi di solidarietà bilaterali, fondi di solidarietà alternativi)

Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro al 23.2.2020 possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga:

  • previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, che può essere concluso anche in via telematica
  • per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane
  • limitatamente ai casi di accertato pregiudizio subito per l’emergenza sanitaria da Covid-19

Ai lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa 

I trattamenti sono concessi con decreto regionale e pagati dall’INPS 

La domanda va presentata alla Regione (accoglimento in ordine cronologico nei limiti di budget) 

Escluso il lavoro domestico.

Misure speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e sostegno ai lavoratori

Art. 23 – Congedo e indennità per i lavoratori 

Per l’anno 2020 a decorrere dal 5.3.2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione di asili e scuole di ogni ordine e grado, è concesso un congedo speciale per i genitori lavoratori dipendenti:

  • di max 15 giorni complessivi, da godere alternativamente tra i genitori in modo continuativo o frazionato
  • pagato con indennità pari al 50% della retribuzione + contribuzione figurativa in caso di figli entro i 12 anni di età, o senza limiti di età per figli titolari di diritti di cui alla Legge n. 104/92
  • senza indennità e senza contribuzione figurativa in caso di figli con età compresa tra 12/16 anni, ma con diritto ad assentarsi con diritto alla conservazione del posto di lavoro 
  • per goderne, nessuno dei due genitori deve essere non lavoratore, disoccupato, o beneficiario di altri strumenti di sostegno del reddito per sospensione  o riduzione dell’attività lavorativa
  • è aggiuntivo all’ordinario congedo parentale ai sensi del D.Lgs. 151/2001 (10 mesi, di cui max 6 mesi madre e 4 mesi padre entro i 12 anni di età del figlio, pagato al 30% sino alla età di 6 anni del figlio, non pagato tra i 6/12 anni), che viene sostituito laddove già usufruito dal 5.3.2020.

Vale anche per autonomi e iscritti alla gestione separata INPS, con indennità al 50% di 1/365 del reddito utilizzato come base di calcolo per l’indennità di maternità.

Le modalità operative per accedere al congedo ovvero al bonus alternativo sono stabilite dall’INPS.

Art. 24 – Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, Legge n. 104/1992 

Per i titolari di permessi ai sensi della Legge n. 104/92, i permessi retribuiti mensili sono aumentati di complessivi 12 giorni da usufruire nei mesi di marzo e aprile 2020.

Art. 26 – Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato 

Il periodo trascorso in quarantena dai lavoratori del settore privato è equiparato a malattia e non è computabile ai fini del periodo di comporto. 

Fino al 30.4.2020 ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con diritto alla Legge n. 104/1992, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento  di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero.

Il medico curante è tenuto a indicare nel certificato di malattia il provvedimento di messa in quarantena (da parte dell’operatore di sanità pubblica); ma restano validi i certificati emessi anteriormente al 17.3.2020 senza indicazione del provvedimento di messa in quarantena.

Per il lavoratore contagiato da Covid-19 viene emesso un normale certificato medico.

Gli oneri di malattia a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all’Ente previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele di cui al presente articolo, sono posti a carico dello Stato 

Art. 27 – Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa 

Ai liberi professionisti con partita Iva attiva al 23.2.202 e ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS alla medesima data, compete una indennità una tantum di 600 euro, non tassata a fini IRPEF (e addizionali). 

L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda

Art. 31 – Incumulabilità tra indennità 

Non cumulabilità delle indennità previste per professionisti, autonomi, settore turistico e operai agricoli e per i percettori di reddito di cittadinanza 

Articolo 33 – Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL 

Ampliamento da 68 a 128 giorni dei termini di decadenza per la presentazione delle domande NASpI e DIS-COLL per involontaria cessazione dell’attività lavorativa nell’anno 2020. 

Ampliati di 60 giorni i termini di presentazione della domanda d’incentivo all’auto-imprenditorialità (= domanda di anticipazione NaSpi) e per l’assolvimento degli obblighi informativi posti a carico del lavoratore. 

Articolo 34 – Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale 

Sospensione dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative dal 23.02.2020 al 01.06.202 

Articolo 38 – Indennità lavoratori dello spettacolo 

Indennità una tantum di 600 euro per i lavoratori del settore spettacolo per il mese di marzo 2020, non tassata a fini IRPEF (e addizionali), a condizione che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17.3.2020. 

Art. 39 – Disposizioni in materia di lavoro agile 

Fino al 30.4.2020 i lavoratori dipendenti che per sé o persona del proprio nucleo familiare usufruiscono della Legge n. 104/92 hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. 

Va riconosciuta priorità nella concessione del lavoro agile ai lavoratori con gravi patologie o ridotta capacità lavorativa. 

Articolo 44 – Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID- 19 

Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è istituito un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di un’indennità. 

Entro 30 giorni dovranno essere stabiliti per Decreto Ministeriale i criteri e le modalità di attribuzione dell’indennità, nonché la eventuale quota da destinare al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Art. 46 – Sospensione termini di impugnazione dei licenziamenti (dal 17.3.2020)

Sospensione per 60 giorni dell’avvio di procedure di licenziamenti collettivi e sospensione di quelle avviate dopo il 23.2.2020

Divieto per 60 gg dal 17.3.2020 di licenziamento per GMO (=motivo economico aziendale) a prescindere dall’organico.

Art. 63 – Premio ai lavoratori dipendenti 

Corresponsione di un premio, per il mese di marzo 2020, per i titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro:

  • il premio non concorre alla formazione del reddito, 
  • il premio è pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di servizio svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020. 

I datori di lavoro sostituti d’imposta riconoscono, in via automatica, il premio a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile 2020, e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno, con relativa compensazione.