Fonti normative:
- D.L. n. 104 del 14.8.2020 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, (c.d. Decreto Agosto)
In vigore dal 15.8.2020.
Il provvedimento in oggetto al Capo I “Disposizioni in materia di lavoro” ha introdotto rilevanti novità di cui prendere nota, tenendo presente che ancora una volta, purtroppo, la norma lascia spazi di incomprensioni e dubbi che si spera possano essere chiariti a breve con circolari e regolamenti attuativi. Quello che segue è un sintetico memorandum delle principali novità giuslavoristiche introdotte dal Decreto Agosto, alla luce del primo relativo messaggio INPS (n. 3131 del 21.8.2020).
§
Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga (art.1):
E’ consentito ai datori di lavoro l’accesso nel periodo dal 13.7.2020 al 31.12.2020 – per sospensione/riduzione dell’attività con la causale “Emergenza COVID-19” – a ulteriori max 18 settimane (9 + 9) di ammortizzatori sociali (CIG, CIGD, FIS), indipendentemente dal precedente ricorso e dall’effettivo utilizzo degli stessi nel primo semestre dell’anno; fermo restando che gli ammortizzatori già richiesti e autorizzati ai sensi delle precedenti norme che si collocano, anche parzialmente, in periodi successivi al 12.7.2020 sono automaticamente imputati alle prime 9 settimane del nuovo periodo di trattamenti previsto dal Decreto Agosto.
Le nuove 18 settimane di trattamento si articolano in due blocchi separati e distinti, che contemplano anche l’invio due diverse domande di concessione all’INPS, da presentare entro la fine del mese successivo a quello in cui è iniziata la sospensione/riduzione dell’attività.
La seconda tranche di 9 settimane di ammortizzatore:
a) può essere richiesta solo DOPO che siano state interamente autorizzate e decorse le prime 9 settimane.
b) può comportare l’obbligo dell’azienda di versare un contributo addizionale parametrato alla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. In particolare:
- il contributo NON è dovuto in caso di calo di fatturato =+ 20% o di avvio dell’attività dopo l’1.1.2020;
- il contributo è dovuto al 9% in caso di calo di fatturato * tra primo semestre 2019 e primo semestre 2020 – 20%
- il contributo è dovuto al 18% in caso di assenza di calo di fatturato* tra primo semestre 2019 e primo semestre 2020.
* Il calo di fatturato si riferisce al confronto tra primo semestre 2019 e primo semestre 2020.
La richiesta del secondo periodo di 9 settimane di trattamento dovrà perciò essere accompagnata da un’autocertificazione datoriale ex DPR n. 445/2000 circa la sussistenza ed entità del calo di fatturato, soggetta a verifica da parte dell’Inps e dell’Agenzia delle Entrate. In difetto, si applica l’obbligo di contribuzione al 18%.
§
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione (Art. 3):
Ai datori di lavoro privati (escluso settore agricolo) che NON richiedono i nuovi ammortizzatori sociali e che ne abbiano già usufruito in forza delle precedenti norme (DL 18/2020 “Cura Italia”) nei mesi di maggio, giugno e luglio, é riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 4 mesi fruibili entro il 31.12.2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.
N.B. Si tratta di un beneficio non già in vigore, poiché necessita dell’autorizzazione della Commissione Europea.
§
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato (Art. 6):
Ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori a tempo indeterminato dal 16.8.2020 al 31.12.2020 è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (= euro 671,67/mese per ogni lavoratore).
L’esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato in indeterminato nel periodo dal 16.8.2020 al 31.12.2020.
Sono esclusi da tale beneficio:
- il settore agricolo
- il lavoro domestico
- il contratto di apprendistato
- i lavoratori che nei 6 mesi precedenti alla nuova assunzione abbiano già intrattenuto un rapporto a tempo indeterminato con il medesimo datore
§
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali (Art. 7):
- Analogo esonero contributivo, ma per un massimo di 3 mesi dall’assunzione, vale per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
- In caso di conversione di detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato si applica anche l’esonero di cui all’art. 6 sopra citato.
N.B. Non è ancora chiaro se i vari esoneri contributivi si applicano automaticamente o meno.
§
Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine (Art. 8).
Ennesima modifica in materia di contratto a termine, la cui gestione è sempre più complicata.
Anzitutto, è abrogata la recente previsione (art. 93, comma 1 bis del DL 34/2020 c.d. “Decreto Rilancio”) di proroga automatica dei contratti a termine per un periodo pari ai giorni di sospensione dell’attività causa COVID-19. L’abrogazione peraltro non è retroattiva, perciò se nel frattempo, in virtù della precedente norma, la proroga è stata formalmente predisposta ed accettata dal lavoratore rimane valida.
Sino al 31.12.2020 è possibile prorogare o rinnovare il contratto a termine (che potrà perciò proseguire oltre il predetto termine) senza causali, per una sola volta, per max 12 mesi e salva la durata complessiva massima di 24 mesi.
E’ stato fatto notare che il Decreto Agosto non ripropone – come aveva fatto invece espressamente il D.L. n. 18/2020 c.d. “Decreto Cura Italia” – la deroga al divieto di assunzione a termine presso le unità produttive in cui sono operanti la sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato (previsto da D.L.vo n. 81/2015 – Art. 20 . Divieti, comma 1, lettera c); e ciò porta allo stato a ritenere che non possano utilizzare la proroga/il rinnovo acausale di cui in oggetto i datori di lavoro che abbiano lavoratori con mansioni analoghe in sospensione/riduzione dal servizio per utilizzo di ammortizzatori sociali.
§
Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo (art. 14):
E’ la disposizione più problematica, che si presta finanche a diverse interpretazioni.
Nella sostanza, prosegue il divieto di licenziamento economico – sia collettivo che individuale – in atto dal 17.3.2020, per una durata che non è uguale per tutti e con alcune tassative eccezioni.
Circa la durata del divieto:
- per chi utilizza integralmente i nuovi ammortizzatori sociali (ex art. 1) il divieto di licenziamento cessa al loro esaurimento;
- per chi utilizza integralmente l’esonero contributivo (ex artt. 3, 6, 7) il divieto di licenziamento cessa al suo esaurimento;
- per chi non accede né ai nuovi ammortizzatori sociali né all’esonero contributivo, o non li utilizza integralmente, il divieto di licenziamento dura comunque sino a fine anno 2020, secondo l’attuale prevalente interpretazione.
Circa le eccezioni che consentono il licenziamento economico, trattasi di:
- cessazione di appalto, quando i lavoratori sono assunti dal subentrante;
- cessazione definitiva dell’attività aziendale e conseguente messa in liquidazione della società, senza continuazione anche solo parziale e senza trasferimento di azienda/ramo d’azienda
- fallimento, purché non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione
- in caso di accordo aziendale con i sindacati più rappresentativi a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro per i lavoratori che aderiscano spontaneamente all’accordo, ai quali spetterà la NaSpi (indennità di disoccupazione).
L’ultima ipotesi è quella probabilmente più interessante, che prevede il coinvolgimento delle OOSS comparativamente più rappresentative a livello nazionale (e non anche le loro rispettive RSU/RSA) per la stipula di un accordo sindacale aziendale volto alla riorganizzazione con riduzione del personale, cui i lavoratori possano aderire su base volontaria per la risoluzione consensuale incentivata del rapporto di lavoro, utile a percepire la NaSpi.