Fonte normativa: art. 41-bis della Legge n. 106/2021 (Conversione del “Decreto Sostegni bis” n. 73/2021) in vigore dal 25 luglio 2021.
Introduce un’importante novità in tema di causali del contratto a termine a valere per il periodo dal 25 luglio 2021 sino al 30 settembre 2022.
Le causali previste per legge, quale requisito essenziale per la stipula di contratti a termine di durata superiore a 12 mesi, o per proroghe che superino tale durata, o per qualsiasi rinnovo, sono:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
b) esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
c) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
A queste ora se ne aggiunge una quarta, consistente in:
d) “specifiche esigenze” previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e dai contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria (RSU).
In sostanza, le imprese potranno stipulare accordi sindacali aziendali per individuare specifiche ipotesi, diverse dalle causali di legge e comunque utili per la prosecuzione dei contratti a termine oltre i 12 mesi e/o i rinnovi dei contratti a termine, sempre nel rispetto della durata massima di 24 mesi, e con efficacia sino e non oltre il 30 settembre 2022.