La recrudescenza di contagi da Covid-19 ha portato il Governo dapprima, in data 14.12.2021, a prorogare lo stato di emergenza sanitaria sino al 31.3.2022, e nei primi giorni di gennaio 2022 a introdurre nuove misure urgenti, anche concernenti i luoghi di lavoro.

In particolare, meritano attenzione i seguenti provvedimenti:

  • Circolare Ministeriale 5.1.2022 per raccomandare alle imprese, pubbliche e private, l’utilizzo dello Smart Working, vigente sino al 31.3.2022 nella forma semplificata, perciò: I) senza necessità di accordo scritto individuale; II) con comunicazione telematica massiva al Ministero del Lavoro; III) con assolvimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro in via telematica, ricorrendo alle informative disponibili sul sito istituzionale INAIL;

  • D.L. n. 1/22 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7.1.2022 e in vigore dall’8.1.2022 di introduzione dell’obbligo vaccinale – per le tre dosi – contro il Covid-19 dai 50 anni compiuti in su, sino al 15.6.2022. Con conseguente obbligo per i lavoratori pubblici e privati di detta età di esibire il Green Pass rafforzato per poter accedere sul posto di lavoro a partire dal 15.2.2022 sino al 15.6.2022. In pratica, entro il 1° febbraio gli over 50 dovranno effettuare almeno il primo vaccino, visto che il Green Pass rafforzato si ottiene dopo 14 giorni dalla prima dose (ed è valido 6 mesi dall’ultima somministrazione).

L’onere di controllo rimane in capo al datore di lavoro, e i lavoratori che ne siano privi saranno considerati assenti ingiustificati con sospensione della retribuzione e di qualsiasi compenso, senza conseguenze disciplinari e con conservazione del posto di lavoro fino alla presentazione del Green Pass rafforzato e comunque entro e non oltre il 15.6.2022.
L’accesso sul posto di lavoro senza il c.d. Super Green Pass comporta la sanzione, irrogata dal Prefetto, da euro 600 ad euro 1.500 a carico del lavoratore, salve le ulteriori conseguenze disciplinari.
Tutti i datori di lavoro, indipendentemente dalle dimensioni, (perciò non più solo quelli fino a 15 dipendenti), possono sostituire i lavoratori sospesi perché privi di Green Pass; la sostituzione può avvenire: I) dopo 5 giorni di sospensione senza presentazione di Green Pass, II) per massimo 10 giorni lavorativi, rinnovabili sino al 31.3.2022.
I lavoratori esentati dall’obbligo vaccinale in caso di accertato pericolo per la salute, idoneamente certificato, devono essere adibiti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, al fine di evitare il rischio di diffusione del contagio.

Scarica i provvedimenti al seguente link:

https://mcusercontent.com/20946c3306f043388fa15cbbd/files/d912306a-4ace-c99f-78f7-397a9ff3f13d/Ultimi_provvedimenti_emergenza_covid_19.pdf