SEGNALAZIONE INFORMATIVA
in tema di:
RIASSUNZIONE DEL PENSIONATO
In base alla normativa vigente le pensioni – sia di vecchiaia sia di anzianità – sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.
Nel rapporto di lavoro dipendente la domanda di pensionamento viene peraltro accettata solo se il lavoratore ha cessato il suo ultimo rapporto di lavoro; mentre nel caso del lavoratore autonomo o parasubordinato, dell’artigiano e dell’imprenditore, la domanda di pensione non presuppone la cessazione dell’attività.
Il passaggio da lavoratore dipendente attivo a lavoratore dipendente pensionato richiede dunque un intervallo temporale e il previo ottenimento della pensione.
Il Ministero del Lavoro ha chiarito che nell’ambito del rapporto subordinato alla data di presentazione della domanda di pensione il rapporto di lavoro non deve più sussistere, ed ha dichiarato inammissibile la coincidenza tra la decorrenza della pensione e la data di rioccupazione del lavoratore pensionato.
Ciò premesso, è da segnalare un’interessante recentissima sentenza della Corte di Cassazione in materia (n.14417/2019), relativa al caso di un lavoratore che aveva cessato il rapporto il 28 febbraio presentando la domanda di pensione di anzianità contributiva, ed instaurato un nuovo rapporto di lavoro con il medesimo datore il successivo 1° marzo. Comportamento a fronte del quale l’INPS ha revocato la pensione.
La Suprema Corte ha dato ragione all’INPS, stabilendo che: “Il regime di cumulabilità dei redditi da lavoro dipendente e della pensione di anzianità̀ non esclude che quest’ultima possa essere erogata solo se al momento della presentazione della relativa domanda il rapporto di lavoro dipendente sia effettivamente cessato. A riguardo, deve ravvisarsi una presunzione semplice del carattere simulato della cessazione di tale rapporto ove essa sia seguita da immediata riassunzione del lavoratore, alle medesime condizioni, presso lo stesso datore di lavoro”.
Da notare che l’effettiva cessazione del servizio lavorativo non può essere aggirata semplicemente con la stipulazione di altre tipologie contrattuali, quali co.co.co, contratto d’opera autonomo, nomina di amministratore: qualora, infatti, si accerti che di fatto il rapporto ha contenuti sostanzialmente identici al precedente intercorso tra le medesime parti, comunque la cessazione di quest’ultimo sarà ritenuta simulata, con l’aggravante della riunione del secondo rapporto al primo di natura subordinata, con continuità dello stesso e obbligo datoriale al versamento delle differenze retributive e contributive nelle more maturate.
Per tali motivi, qualora il lavoratore che ne abbia i requisiti voglia richiedere la pensione e comunque continuare a lavorare con il medesimo datore di lavoro a ciò disponibile, occorre adottare i seguenti accorgimenti:
- cessare il rapporto prima di richiedere la pensione;
- fare intercorrere un congruo periodo di tempo tra il precedente rapporto di lavoro e il nuovo (almeno due mesi pieni);
- qualora si voglia variare la tipologia contrattuale di lavoro (non più subordinato ma autonomo, co.co.co., ecc.), curare la reale variazione della modalità lavorativa ed eliminare qualsiasi indice di subordinazione e inserimento stabile nella struttura aziendale (no benefit, no inserimento in organigramma, no mail aziendale, ecc.).
La pensione sperimentale “Quota 100”
E’ stata introdotta (dal D.L. n. 4/2019 convertito in Legge n. 26/2019) come opzione facoltativa al perfezionamento, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021, di un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un’anzianità̀ contributiva non inferiore a 38 anni.
Ai sensi di legge “la pensione Quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”.
L’INPS con la recente Circolare n. 117/2019 ha fornito chiarimenti in materia di incumulabilità con i redditi da lavoro, attestando che ai fini del conseguimento della pensione anticipata “Quota 100”:
- è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente;
- non è invece richiesta la cessazione dell’attività̀ di lavoro autonomo (ad es. cancellazione dagli elenchi dei lavoratori autonomi, dall’iscrizione camerale, dagli albi professionali, chiusura della partita IVA, ecc.), stante la previsione normativa dell’incumulabilità̀ della pensione con i redditi da lavoro e non anche dell’incompatibilità̀ della stessa con lo svolgimento dell’attività̀ lavorativa. Peraltro, il pagamento della pensione è sospeso (o deve essere recuperato) nell’anno o nei mesi dell’anno – precedenti al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia – in cui siano stati percepiti redditi da lavoro autonomo
L’INPS verifica l’eventuale percezione di redditi da lavoro dipendente e/o autonomo incumulabili con la pensione “Quota 100” anche attraverso la fornitura dei dati reddituali da parte dell’Agenzia delle Entrate e verifiche effettuate attraverso l’utilizzo di tutte le banche dati disponibili.