Riferimenti normativi:
- D.L. n. 30/2021
- L. n. 126/2020, art. 21-ter
A fronte della recrudescenza della pandemia e della nuova sospensione della didattica in presenza, il 13.3.2021 è stato pubblicato – con immediata entrata in vigore – in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 30/2021 contenente “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e interventi di sostegno per i lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”.
Opportuno, pertanto, fare il punto della situazione vigente sino al 30.6.2021, come di seguito riepilogata.
SMART WORKING
- condizione per usufruirne: possibilità di svolgimento della mansione da remoto
- chi ne ha diritto (perciò il datore di lavoro deve concederlo):
- i genitori, alternativamente, di figli conviventi minori di 16 anni in DAD (didattica a distanza) o quarantena disposta dalla ASL, per la rispettiva durata
- i genitori di figli con grave disabilità riconosciuta ai sensi della L. n. 104/92, purché non vi sia altro genitore non lavoratore.
CONGEDO RETRIBUITO AL 50%
- condizione per usufruirne: impossibilità di svolgimento della mansione da remoto
- chi ne ha diritto (perciò il datore di lavoro non può opporsi:
- i genitori, alternativamente, di figli conviventi minori di 14 anni in DAD (didattica a distanza) o quarantena disposta dalla ASL, per la rispettiva durata
- genitori di figli con grave disabilità riconosciuta ai sensi della L. n. 104/92, iscritti a scuole di ogni ordine e grado con sospensione della didattica in presenza o ospitati in centri diurni che abbiano chiuso.
N.B. gli eventuali congedi parentali già usufrutti nel periodo 1.1.2021/13.3.2021, durante i periodi di DAD o quarantena dei figli, possono essere convertiti a domanda in congedo retribuito ai sensi del DL n. 30/2021 e in tal caso non sono decurtati dal congedo parentale spettante.
CONGEDO NON RETRIBUITO
- condizione per usufruirne: impossibilità di svolgimento della mansione da remoto
- chi ne ha diritto (perciò il datore di lavoro non può opporsi): i genitori, alternativamente, di figli conviventi minori fra 14 e 16 anni in DAD (didattica a distanza) o quarantena disposta dalla ASL, per la rispettiva durata;
BONUS BABY-SITTING
- condizione per usufruirne: avere figli conviventi minori di 14 anni
- chi ne ha diritto:
- lavoratori autonomi (quelli iscritti alle Casse Previdenziale devono fare riferimento alla propria anziché all’INPS)
- lavoratori iscritti alla gestione separata INPS
- personale dei comparti difesa, sicurezza, soccorso pubblico impiegato per l’emergenza sanitaria
- dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato
- in cosa consiste: bonus del valore massimo di 100 euro settimanali per l’acquisto di servizi di baby-sitting, inclusi centri ricreativi e per l’infanzia
- come viene pagato: viene erogato sul “libretto di famiglia”(libretto nominativo riservato alle persone fisiche non esercenti attività professionale e d’impresa, necessario per ottenere alcune prestazioni erogate dall’INPS).
Come fare domanda:
- la richiesta di smart working va presentata al datore di lavoro
- la richiesta di congedo o bonus baby-sitting va presentata all’INPS in via telematica direttamente online sul portale dell’Istituto, o tramite contact center (803164 o 06.164164), o tramite un Patronato.